Art. 4

In vigore dal 26 mag 2008
Le imprese conservano i documenti commerciali per almeno tre anni, a decorrere dalla fine dell’anno in cui sono stati redatti. Gli Stati membri possono prevedere un periodo più lungo per l’obbligo di conservare detti documenti.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2008/485 — Testo vigente | Portale Normativo