Art. 1
In vigore dal 26 mag 2008
1. Il presente regolamento riguarda il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano direttamente o indirettamente nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG) sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti, in seguito denominati «imprese».
2. Il presente regolamento non si applica alle misure contemplate nel sistema integrato di gestione e di controllo che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5). Secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione stabilisce un elenco di altre misure cui non si applica il presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:
a)
per «documenti commerciali» si intende il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all’attività professionale dell’impresa nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati immagazzinati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;
b)
per «terzi» si intende ogni persona fisica o giuridica che abbia un collegamento diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAG.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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