Art. 6
In vigore dal 17 mar 2008
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, gli enti e gli organismi devono:
a)
fornire immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti, indicate sui siti web elencati all'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell', e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri;
b)
cooperare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Storico versioni
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