Art. 10

In vigore dal 17 mar 2008
1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti Internet elencati all'allegato II o attraverso gli stessi. 2.   Subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro autorità competenti, come pure le eventuali modifiche delle stesse.
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