Art. 10
In vigore dal 17 mar 2008
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti Internet elencati all'allegato II o attraverso gli stessi.
2. Subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro autorità competenti, come pure le eventuali modifiche delle stesse.
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