Art. 8
In vigore dal 17 mar 2008
1. La Commissione è autorizzata a:
a)
modificare l'allegato I sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2008/187/PESC;
b)
modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. Viene pubblicato un avviso sulle modalità di trasmissione delle informazioni relative all'allegato I (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:243:oj#art-8