Art. 8

In vigore dal 17 mar 2008
1.   La Commissione è autorizzata a: a) modificare l'allegato I sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2008/187/PESC; b) modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. 2.   Viene pubblicato un avviso sulle modalità di trasmissione delle informazioni relative all'allegato I (2).
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