Art. 7

In vigore dal 17 mar 2008
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e senza indugio delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
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