Art. 2
In vigore dal 17 mar 2008
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati all'allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità elencati all’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
Storico versioni
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