Art. 3
In vigore dal 17 mar 2008
1. L', paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
b)
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,
a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni dell', paragrafo 1.
2. L’, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nella Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I, purché le somme supplementari versate siano anch'esse congelate. Gli istituti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali operazioni.
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