Art. 4
In vigore dal 17 mar 2008
1. Le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati all'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a)
necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate all’allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni, rimborso di prestiti ipotecari, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari professionali ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d)
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro in questione abbia notificato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione speciale.
2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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