Art. 1
In vigore dal 17 mar 2008
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«fondi»: le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
i)
i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
ii)
i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
iii)
titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;
iv)
gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
v)
il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
vi)
le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
vii)
i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
b)
«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
c)
«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
d)
«congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;
e)
«territorio della Comunità»: i territori cui si applica il trattato alle condizioni ivi stabilite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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