Art. 11
In vigore dal 17 mar 2008
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
b)
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;
d)
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
e)
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo, per qualsiasi operazione commerciale svolta integralmente o in parte nel territorio della Comunità.
Storico versioni
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