Art. 11

In vigore dal 17 mar 2008
Il presente regolamento si applica: a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi; d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo, per qualsiasi operazione commerciale svolta integralmente o in parte nel territorio della Comunità.
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