Art. 8
In vigore dal 25 feb 2008
1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica relativa a merci o tecnologie elencate nell’allegato III ad imprese stabilite in Birmania/Myanmar operanti nelle industrie di cui all’, paragrafo 1.
2. Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1 è richiesta un’autorizzazione preliminare per la fornitura di assistenza tecnica correlata a merci e tecnologie elencate nell’allegato III a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o per uso in Birmania/Myanmar.
3. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono l’assistenza tecnica presentano alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie alla loro domanda di autorizzazione. La domanda è presentata alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente indicate nei siti web di cui all’allegato IV.
4. Le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all’allegato IV non autorizzano la fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci e alle tecnologie elencate all’allegato III se esistono motivi validi per ritenere che l’assistenza tecnica sarà fornita a favore di — o che essa avvantaggerà in qualsiasi modo — un’impresa stabilita in Birmania/Myanmar attiva nei settori di cui all’, paragrafo 1.
5. Se le domande sono conformi al presente articolo, si applicano i paragrafi da 5 a 8 dell’.
Storico versioni
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