Art. 12
In vigore dal 25 feb 2008
1. L’, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti legati a tali conti; oppure
b)
pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono divenuti soggetti alle disposizioni più vicine nel tempo del regolamento (CE) n. 1081/2000 (14), del regolamento (CE) n. 798/2004 (15), del regolamento (CE) n. 817/2006 (16)o del presente regolamento, a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all’, paragrafo 1.
2. L’, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nella Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità od organismo elencati, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
Storico versioni
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