Art. 16
In vigore dal 25 feb 2008
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, gli enti e gli organismi devono:
a)
fornire immediatamente alle autorità competenti indicate nei siti web di cui all’allegato IV nel paese in cui risiedono o sono stabilite qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione; e
b)
cooperare con le autorità competenti indicate nei siti web di cui all’allegato IV per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Storico versioni
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