Art. 18
In vigore dal 25 feb 2008
1. La Commissione è autorizzata a:
a)
modificare l’allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;
b)
modificare gli allegati V, VI e VII sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati I, II e III della posizione comune 2006/318/PESC.
2. È pubblicato un avviso sulle modalità di presentazione delle informazioni relative agli allegati V, VI e VII (17).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:194:oj#art-18