Art. 18

In vigore dal 25 feb 2008
1.   La Commissione è autorizzata a: a) modificare l’allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri; b) modificare gli allegati V, VI e VII sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati I, II e III della posizione comune 2006/318/PESC. 2.   È pubblicato un avviso sulle modalità di presentazione delle informazioni relative agli allegati V, VI e VII (17).
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Art. 18 Regolamento (UE) 2008/194 — Testo vigente | Portale Normativo