Art. 21
In vigore dal 25 feb 2008
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
b)
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;
d)
a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;
e)
a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:194:oj#art-21