Art. 21

In vigore dal 25 feb 2008
Il presente regolamento si applica: a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità; d) a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro; e) a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.
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