Art. 15
In vigore dal 25 feb 2008
1. L’allegato VII comprende:
a)
imprese possedute o controllate dal governo della Birmania/Myanmar oppure gli enti pubblici, le società, comprese le imprese di diritto privato in cui le autorità pubbliche detengono una quota di maggioranza, e le agenzie di tale Stato;
b)
le imprese possedute o controllate dai singoli membri del governo della Birmania/Myanmar oppure persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati; e
c)
persone giuridiche, entità od organismi posseduti o controllati da, oppure operanti per conto o a nome di, le imprese di cui alle lettere a) o b).
2. Sono vietati:
a)
la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese, persone giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato V o VII o l’acquisizione di obbligazioni, di certificati di deposito, di warrant o obbligazioni non garantite emessi da imprese, persone giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato VII;
b)
l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione nelle imprese, persone giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato V o VII, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;
c)
la creazione di joint venture con le imprese, persone giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato V o VII, con le filiali di tali imprese o con persone giuridiche, entità od organismi affiliati controllati da tali imprese.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato l’elusione, diretta o indiretta, delle disposizioni di cui al paragrafo 2.
4. Il paragrafo 2 non pregiudica l’esecuzione dei contratti commerciali per la fornitura di merci o servizi alle abituali condizioni commerciali di pagamento e i consueti accordi supplementari in collegamento con l’esecuzione di tali contratti, quali le assicurazioni dei crediti all’esportazione.
5. I divieti di cui al paragrafo 2, lettera a), non ostano all’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima della data in cui l’impresa è stata designata per prima dal Consiglio, come indicato nell’allegato V o VII.
6. I divieti di cui al paragrafo 2, lettera b) non impediscono l’aumento di una partecipazione in imprese, persone giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato V o VII, se tale estensione è prevista da un contratto concluso con l’impresa in questione prima della data in cui l’impresa è stata designata per prima dal Consiglio, come indicato nell’allegato V o VII.
7. Prima di qualsiasi transazione di cui al paragrafo 6, la persona, l’entità o l’organismo che intende aumentare una partecipazione in un’impresa, persona giuridica, entità o organismo di cui all’allegato V o VII informa le autorità competenti dello Stato membro in questione indicate nei siti web di cui all’allegato IV. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione.
8. Il divieto di cui al paragrafo 2, lettera a) non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
Storico versioni
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