Art. 13
In vigore dal 25 feb 2008
1. Le autorità competenti indicate nei siti web di cui all’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a)
necessarie per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone figuranti nell’allegato VI e dei familiari ad esse collegati, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b)
destinate esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinate esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d)
necessarie per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.
2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito ad ogni autorizzazione concessa in conformità del paragrafo 1.
Storico versioni
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