Art. 9
In vigore dal 25 feb 2008
1. In deroga all’ e all’, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all’allegato IV possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
a)
la vendita, la fornitura, il trasferimento e l’esportazione di attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna, di cui all’allegato II, destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e della Comunità o ad operazioni di gestione delle crisi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite;
b)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale per lo sminamento e di attrezzature destinate ad essere utilizzate nelle operazioni di sminamento; e
c)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica correlati ad attrezzature, materiale, programmi e operazioni di cui alle lettere a) e b).
2. In deroga all’, paragrafi 1 e 6, all’, paragrafo 3 e all’, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all’allegato IV possono autorizzare, alle condizioni che esse ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione delle merci e delle tecnologie elencate nell’allegato III a destinazione delle imprese di cui all’, paragrafo 1, o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria e dei relativi finanziamenti, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la transazione rappresenta l’adempimento di un obbligo contrattuale a vendere, fornire o trasferire le merci in questione o a fornire l’assistenza o i finanziamenti in questione ad un’impresa o a una joint venture in Birmania/Myanmar;
b)
il contratto o l’accordo che ha fatto insorgere l’obbligo è stato concluso dal venditore, dal fornitore o dall’operatore incaricato del trasferimento anteriormente a 10 marzo 2008, e
c)
tale contratto o accordo fa riferimento ad un investimento nell’impresa in questione o all’acquisizione o alla creazione della stessa oppure alla creazione della joint venture in questione.
3. In deroga all’, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato IV possono autorizzare, alle condizioni che esse ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:
a)
attrezzature militari non letali destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e della Comunità;
b)
materiale per le operazioni di gestione delle crisi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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