Art. 5

In vigore dal 25 feb 2008
1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, merci o tecnologie di cui all’allegato III a imprese stabilite in Birmania/Myanmar operanti nelle seguenti industrie: a) industria forestale e trasformazione del legname; b) estrazione di carbone, oro, argento, ferro, stagno, rame, tungsteno, piombo, manganese, nichel e zinco; c) estrazione e lavorazione di pietre preziose e semipreziose, compresi diamanti, rubini, zaffiri, giada e smeraldi. 2.   L’allegato III comprende le attrezzature e le tecnologie utilizzate nelle industrie di cui al paragrafo 1. Esso non comprende beni inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea. 3.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1 è richiesta un’autorizzazione preliminare per esportare, direttamente o indirettamente, merci o tecnologie di cui all’allegato III a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Birmania/Myanmar o per uso in Birmania/Myanmar. 4.   Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie alla domanda di autorizzazione. Se l’esportatore non è stabilito nella Comunità, spetta al venditore, fornitore o operatore del trasferimento stabilito nella Comunità ottenere la necessaria autorizzazione preliminare. La domanda è presentata alle autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito, indicate nei siti web di cui all’allegato IV. Prima dell’esportazione, al trasportatore è consegnata la necessaria autorizzazione. 5.   Le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all’allegato IV non rilasciano autorizzazioni di esportazione per le merci e tecnologie elencate nell’allegato III se esistono motivi validi per ritenere che tali merci e tecnologie saranno fatte pervenire ad un’impresa stabilita in Birmania/Myanmar operante nelle industrie di cui al paragrafo 1. 6.   Le autorizzazioni sono rilasciate solamente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito indicate nei siti web di cui all’allegato IV. Tali autorizzazioni sono valide in tutta la Comunità. 7.   Le autorità competenti possono rilasciare un’autorizzazione alle condizioni che esse ritengono appropriate, per esempio l’obbligo di fornire una dichiarazione dell’utilizzatore finale. Le autorità competenti possono, a norma del paragrafo 4 o 5, annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni che esse hanno già rilasciato. 8.   Se le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare l’autorizzazione o la annullano, sospendono, limitano in misura sostanziale o revocano, lo Stato membro in questione ne informa gli altri Stati membri e la Commissione comunicando loro le informazioni pertinenti, in particolare relativamente ai prodotti, all’utilizzatore finale o all’impresa in Birmania/Myanmar interessata, conformemente agli obblighi di riservatezza previsti dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (13). 9.   Prima di rilasciare l’autorizzazione relativa allo stesso utilizzatore finale o alla stessa impresa in Birmania/Myanmar, lo Stato membro consulta innanzitutto lo Stato membro che ha rifiutato l’autorizzazione. Se, a seguito di tali consultazioni, lo Stato membro in questione decide di rilasciare un’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, comunicando loro tutte le informazioni pertinenti per giustificare la decisione.
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