Art. 7
In vigore dal 25 feb 2008
1. È vietato:
a)
fornire direttamente o indirettamente assistenza tecnica connessa con attività militari nonché con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o per uso in Birmania/Myanmar;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Birmania/Myanmar o per uso in Birmania/Myanmar.
2. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, il cui elenco figura all’allegato II), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o per uso in Birmania/Myanmar;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui all’allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o per uso in Birmania/Myanmar.
3. Per quanto riguarda le imprese, le persone giuridiche, le entità o gli organismi di cui all’allegato V, è vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di merci e tecnologie di cui all’allegato III o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.
4. L’allegato V comprende:
a)
imprese stabilite in Birmania/Myanmar attive nei seguenti settori:
i)
industria forestale e trasformazione del legname;
ii)
estrazione di carbone, oro, argento, ferro, stagno, rame, tungsteno, piombo, manganese, nichel e zinco;
iii)
estrazione e lavorazione di pietre preziose e semipreziose, compresi diamanti, rubini, zaffiri, giada e smeraldi;
b)
persone giuridiche, entità od organismi posseduti o controllati da, oppure operanti per conto o a nome di, imprese possedute o controllate da, oppure operanti per conto o a nome di, tali imprese.
5. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
6. Il divieto di cui ai paragrafi 1, lettera b), 2, lettera b) e 3 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.
Storico versioni
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