Art. 2

In vigore dal 25 feb 2008
1.   L’allegato I comprende le merci appartenenti alle seguenti categorie: a) legname rotondo, legname e prodotti del legno; b) carbone e alcuni metalli; e c) pietre preziose e semipreziose. 2.   È vietato: a) importare le merci di cui all’allegato I, se queste i) sono originarie della Birmania/Myanmar o ii) sono state esportate dalla Birmania/Myanmar; b) acquistare merci di cui all’allegato I che si trovano in Birmania/Myanmar; c) trasportare merci di cui all’allegato I, se queste sono originarie della Birmania/Myanmar o sono esportate dalla Birmania/Myanmar in qualsiasi altro paese e se la loro destinazione finale si trova nella Comunità; oppure d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze, dirette o indirette, siano tali da eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c). 3.   L’origine delle merci è determinata conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92. 4.   L’importazione, l’acquisto e il trasporto di merci che presentano un carattere occasionale e consistono esclusivamente di prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari non sono considerati rientranti nel divieto di cui al paragrafo 2.
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