Art. 2
In vigore dal 25 feb 2008
1. L’allegato I comprende le merci appartenenti alle seguenti categorie:
a)
legname rotondo, legname e prodotti del legno;
b)
carbone e alcuni metalli; e
c)
pietre preziose e semipreziose.
2. È vietato:
a)
importare le merci di cui all’allegato I, se queste
i)
sono originarie della Birmania/Myanmar o
ii)
sono state esportate dalla Birmania/Myanmar;
b)
acquistare merci di cui all’allegato I che si trovano in Birmania/Myanmar;
c)
trasportare merci di cui all’allegato I, se queste sono originarie della Birmania/Myanmar o sono esportate dalla Birmania/Myanmar in qualsiasi altro paese e se la loro destinazione finale si trova nella Comunità; oppure
d)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze, dirette o indirette, siano tali da eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).
3. L’origine delle merci è determinata conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92.
4. L’importazione, l’acquisto e il trasporto di merci che presentano un carattere occasionale e consistono esclusivamente di prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari non sono considerati rientranti nel divieto di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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