Art. 1
In vigore dal 25 feb 2008
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«importazione», l’introduzione di merci nel territorio doganale della Comunità o in altri territori ai quali si applica il trattato, alle condizioni previste dall’articolo 299 dello stesso. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (12), essa comprende la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime di esonero condizionale e l’immissione in libera pratica, ma esclude il transito e la custodia temporanea;
b)
«esportazione», l’uscita di merci dal territorio doganale della Comunità o da altro territorio cui si applica il trattato, alle condizioni previste dall’articolo 299 dello stesso. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 essa comprende l’uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l’uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ma esclude il transito;
c)
«esportatore», la persona fisica o giuridica a nome della quale è rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel paese terzo e che ha la facoltà di decidere che il prodotto sia spedito fuori dal territorio doganale della Comunità o da altro territorio cui si applica il trattato;
d)
«assistenza tecnica», qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende l’assistenza orale;
e)
«fondi», le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
i)
i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
ii)
i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i prestiti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
iii)
i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;
iv)
gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
v)
il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni o gli altri impegni finanziari;
vi)
le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
vii)
i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
f)
«congelamento dei fondi», il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
g)
«risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
h)
«congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche;
i)
«territorio della Comunità», i territori cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:194:oj#art-1