Art. 3
In vigore dal 25 feb 2008
1. L’, paragrafo 2 non si applica alle merci che, anteriormente a 10 marzo 2008, erano in corso di spedizione in virtù di un obbligo contrattuale di fornire le merci ad una parte contraente nella Comunità. Le merci sono considerate in corso di spedizione se hanno lasciato la Birmania/Myanmar alla volta della destinazione finale nella Comunità prima della data in questione.
2. Spetta alla parte interessata dimostrare alle autorità doganali, per mezzo di opportuni documenti, che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. Se tali documenti non sono presentati al momento della dichiarazione delle merci, le autorità doganali bloccano le merci.
3. Se i documenti necessari non sono presentati entro due mesi o se, dopo la presentazione dei documenti, le autorità doganali non sono convinte che le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte, le autorità doganali gestiscono le merci bloccate conformemente alla pertinente legislazione nazionale.
Storico versioni
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