Art. 4
In vigore dal 25 feb 2008
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna presenti nell’allegato II, originarie o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o per uso in Birmania/Myanmar.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Birmania/Myanmar da dipendenti delle Nazioni Unite, dell’Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e dello sviluppo e loro collaboratori unicamente per loro uso personale.
Storico versioni
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