Art. 11

In vigore dal 25 feb 2008
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati dai singoli membri del governo della Birmania/Myanmar e a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi collegati figuranti nell’allegato VI. 2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell’allegato VI, o destinarli a loro vantaggio. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:194:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Regolamento (UE) 2008/194 — Testo vigente | Portale Normativo