Art. 15

Misure di esecuzione

In vigore dal 20 feb 2008
Misure di esecuzione 1.   Le misure seguenti, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3: a) la copertura delle imprese più piccole e dei gruppi composti da imprese tutte residenti di cui all’, paragrafo 6; b) l’aggiornamento dell’elenco delle caratteristiche del registro di cui all’allegato, delle loro definizioni e delle pertinenti norme in materia di continuità, come stabilito all’, tenendo conto del principio che i benefici dell’aggiornamento devono essere superiori ai suoi costi e del principio che le spese supplementari che ne derivano per gli Stati membri o per le imprese permangano ragionevoli; c) la fissazione di norme comuni in materia di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui all’, paragrafo 3; e d) le norme in merito all’aggiornamento dei registri di cui all’, paragrafo 3. 2.   Le misure relative a quanto segue sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2: a) la trasmissione di informazioni derivanti da analisi statistiche dei registri di cui all’; b) la trasmissione di dati su singole unità per i gruppi di imprese multinazionali tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri come stabilito nell’; e c) la trasmissione di dati di gruppi di imprese multinazionali tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali di cui all’.
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Misure di esecuzione (Art. 15 Regolamento (UE) 2008/177) — Testo vigente | Portale Normativo