Art. 15
Misure di esecuzione
In vigore dal 20 feb 2008
Misure di esecuzione
1. Le misure seguenti, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3:
a)
la copertura delle imprese più piccole e dei gruppi composti da imprese tutte residenti di cui all’, paragrafo 6;
b)
l’aggiornamento dell’elenco delle caratteristiche del registro di cui all’allegato, delle loro definizioni e delle pertinenti norme in materia di continuità, come stabilito all’, tenendo conto del principio che i benefici dell’aggiornamento devono essere superiori ai suoi costi e del principio che le spese supplementari che ne derivano per gli Stati membri o per le imprese permangano ragionevoli;
c)
la fissazione di norme comuni in materia di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui all’, paragrafo 3; e
d)
le norme in merito all’aggiornamento dei registri di cui all’, paragrafo 3.
2. Le misure relative a quanto segue sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2:
a)
la trasmissione di informazioni derivanti da analisi statistiche dei registri di cui all’;
b)
la trasmissione di dati su singole unità per i gruppi di imprese multinazionali tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri come stabilito nell’; e
c)
la trasmissione di dati di gruppi di imprese multinazionali tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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