Art. 8
Riferimento temporale e periodicità
In vigore dal 20 feb 2008
Riferimento temporale e periodicità
1. Le iscrizioni nei registri e le cancellazioni dai registri sono aggiornate almeno una volta l’anno.
2. La frequenza dell’aggiornamento dipende dal tipo di unità, dalla variabile considerata, dalle dimensioni dell’unità e dalla fonte generalmente utilizzata per l’aggiornamento.
3. Le misure relative alle norme che disciplinano l’aggiornamento, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
4. Gli Stati membri realizzano ogni anno una copia che rispecchia lo stato dei registri alla fine dell’anno e conservano tale copia per almeno trent’anni a fini di analisi.
Storico versioni
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