Art. 10
Scambi di dati riservati tra gli Stati membri
In vigore dal 20 feb 2008
Scambi di dati riservati tra gli Stati membri
Lo scambio di dati riservati può avere luogo, esclusivamente a fini statistici, tra le autorità nazionali competenti di diversi Stati membri, a norma della legislazione nazionale, quando è necessario per garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione europea. Le banche centrali nazionali possono partecipare a tale scambio a norma della legislazione nazionale.
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