Art. 9

Trasmissione di relazioni

In vigore dal 20 feb 2008
Trasmissione di relazioni 1.   Gli Stati membri effettuano analisi statistiche dei registri e trasmettono le informazioni alla Commissione (Eurostat) utilizzando un formato e seguendo una procedura definiti dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, qualsiasi pertinente informazione in merito all’attuazione del presente regolamento negli Stati membri.
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