Art. 11
Scambio di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri
In vigore dal 20 feb 2008
Scambio di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri
1. Le autorità nazionali trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità di cui essi sono costituiti, come definito nell’allegato, onde fornire, esclusivamente a fini statistici, informazioni sui gruppi multinazionali nell’Unione europea.
2. Per assicurare una coerente registrazione dei dati la Commissione (Eurostat) trasmette alle autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro, esclusivamente a fini statistici, i dati su un gruppo di imprese multinazionale, comprese le unità che lo costituiscono, nel caso in cui almeno una unità giuridica di tale gruppo sia localizzata sul territorio di tale Stato membro.
3. Per assicurare che i dati trasmessi a norma del presente articolo siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e le procedure di trasmissione dei dati su singole unità alla Commissione (Eurostat) e per la trasmissione dei dati sui gruppi di imprese multinazionali alle autorità nazionali competenti sono decisi secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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