Art. 12

Scambio di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali

In vigore dal 20 feb 2008
Scambio di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali 1.   Ai fini del presente regolamento lo scambio di dati riservati può avere luogo, esclusivamente a fini statistici, tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali nazionali, nonché tra la Commissione (Eurostat) e la Banca centrale europea, qualora lo scambio sia necessario per garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione europea e sia esplicitamente autorizzato dall’autorità nazionale competente. 2.   Per assicurare che i dati trasmessi a norma del presente articolo siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e le procedure per la trasmissione dei dati sui gruppi di imprese multinazionali alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea sono decisi secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
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