Art. 13

Riservatezza e accesso ai dati identificabili

In vigore dal 20 feb 2008
Riservatezza e accesso ai dati identificabili 1.   Quando la Commissione (Eurostat), le autorità nazionali, le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea ricevono dati riservati a norma degli , trattano tali informazioni in maniera riservata, a norma del regolamento (CE) n. 322/97. 2.   Ai fini del presente regolamento e fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 322/97, la trasmissione di dati riservati tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) può aver luogo nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria alla produzione di statistiche comunitarie specifiche. Altre eventuali trasmissioni devono essere autorizzate esplicitamente dall’autorità nazionale che ha raccolto i dati.
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