Art. 14
Periodo di transizione e deroghe
In vigore dal 20 feb 2008
Periodo di transizione e deroghe
Nel caso in cui i registri di imprese richiedano notevoli adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe su richiesta di uno Stato membro per un periodo di transizione massimo fino al 25 marzo 2010.
Per l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca, l’amministrazione pubblica, la difesa e la previdenza sociale nonché per le caratteristiche supplementari relative ai gruppi di imprese, la Commissione può concedere, su richiesta di uno Stato membro, una deroga per un periodo di transizione massimo fino al 25 marzo 2013.
Storico versioni
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