Art. 6

Norme e relazioni sulla qualità

In vigore dal 20 feb 2008
Norme e relazioni sulla qualità 1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire la qualità dei registri di imprese. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, una relazione sulla qualità dei registri di imprese (in seguito denominata «relazione sulla qualità»). 3.   Le misure relative alle norme comuni in materia di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, tenuto conto delle implicazioni in merito al costo di rilevazione dei dati. 4.   Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle principali modifiche metodologiche o di altro genere suscettibili di influenzare la qualità dei registri di imprese non appena queste sono note ed entro sei mesi dall’entrata in vigore di siffatte modifiche. 5.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento nella quale esamina in particolare i costi del sistema statistico, gli oneri per le imprese e i benefici.
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