Art. 4
Fonti dei dati
In vigore dal 20 feb 2008
Fonti dei dati
1. Nel rispetto delle condizioni in merito alla qualità di cui all’, gli Stati membri possono raccogliere le informazioni necessarie a norma del presente regolamento utilizzando tutte le fonti da essi giudicate pertinenti. Le autorità nazionali sono autorizzate, nell’ambito della rispettiva sfera di competenza, a raccogliere a fini statistici le informazioni di cui al presente regolamento contenute negli archivi previsti da disposizioni di legge o amministrative.
2. Nel caso in cui i dati richiesti non possano essere rilevati ad un costo ragionevole le autorità nazionali possono utilizzare procedure di stima statistica nel rispetto dei livelli di accuratezza e di qualità.
Storico versioni
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