Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 feb 2008
Ambito di applicazione 1.   Conformemente alle definizioni di cui all’ e fatte salve le restrizioni di cui al presente articolo, sono repertoriate nei registri: a) tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) e le loro unità locali; b) le unità giuridiche che costituiscono tali imprese; c) i gruppi troncati e i gruppi di imprese multinazionali; d) i gruppi composti da imprese tutte residenti. 2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica tuttavia alle famiglie nella misura in cui i beni e i servizi da esse prodotti sono destinati all’autoconsumo o implicano la locazione di beni propri. 3.   Le unità locali senza personalità giuridica distinta (filiali) che dipendono da imprese estere e che sono classificate come quasi-società conformemente al sistema europeo dei conti del 1995 istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (14), e al sistema dei conti nazionali del 1993 delle Nazioni Unite, sono considerate come imprese nei registri di imprese. 4.   I gruppi di imprese possono essere individuati analizzando le relazioni di controllo tra le loro unità giuridiche. Per la definizione dei gruppi di imprese si utilizza la definizione di controllo di cui all’allegato A, punto 2.26 del regolamento (CE) n. 2223/96. 5.   Il presente regolamento si applica esclusivamente alle unità esercitanti interamente o parzialmente un’attività economica. Costituisce un’attività economica qualsiasi attività consistente nell’offerta di beni e servizi su un determinato mercato. I servizi non destinabili alla vendita che contribuiscono al PIL nonché la detenzione diretta e indiretta di unità giuridiche attive sono considerate attività economica ai fini della compilazione dei registri di imprese. Le unità giuridiche economicamente inattive fanno parte di un’impresa soltanto in combinazione con unità giuridiche economicamente attive. 6.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento concernenti la misura in cui si debbano includere nei registri le imprese con meno di mezza persona occupata e i gruppi costituiti da imprese tutte residenti senza importanza statistica per gli Stati membri, nonché la definizione di unità coerenti con quelle utilizzate per le statistiche agricole, sono decise secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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