Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 feb 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «unità giuridica», «impresa», «unità locale» e «gruppo di imprese»: le unità giuridiche, l’impresa, l’unità locale e il gruppo di imprese quali sono definiti nell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93; b) «autorità nazionali»: le autorità nazionali quali sono definite nell’ del regolamento (CE) n. 322/97; c) «fini statistici»: i fini statistici quali sono descritti nell’, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1588/90; d) «gruppo di imprese multinazionale»: il gruppo di imprese che ha almeno due imprese o unità giuridiche localizzate in paesi diversi; e) «gruppo troncato»: le imprese e le unità giuridiche di un gruppo di imprese multinazionale, che risiedono nello stesso paese. Può comprendere soltanto un’unità nel caso in cui le altre unità siano non residenti. Un’impresa può costituire il gruppo troncato o una parte di esso.
Storico versioni

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