Art. 6
In vigore dal 21 nov 2007
1. Le formalità doganali relative all’esportazione fuori della Comunità, a una delle forniture di cui all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 o all’introduzione sotto il regime di deposito doganale prima dell’esportazione del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (6), sono espletate nello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di cui all’.
2. L’autorità doganale indica nella casella 11 dell’«attestato carni disossate» il numero e la data delle dichiarazioni di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999.
3. Previo espletamento delle formalità doganali relative alla quantità dei pezzi destinati all’esportazione, l’«attestato carni disossate» è inviato per via amministrativa all’organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all’esportazione.
Storico versioni
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