Art. 5
In vigore dal 21 nov 2007
1. Dopo il disossamento, l’operatore presenta all’autorità competente, per il visto, l’«attestato» o gli «attestati carni disossate» i cui modelli figurano agli allegati I e II e che recano, nella casella 7, il numero dell’attestato di cui all’, paragrafo 2.
2. I numeri degli «attestati carni disossate» sono indicati a loro volta nella casella 9 dell’attestato di cui all’, paragrafo 2. Quest’ultimo attestato così completato è trasmesso per via amministrativa all’organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all’esportazione quando gli «attestati carni disossate», relativi alla totalità delle carni disossate ricavate dai quarti sottoposti a controllo, sono stati vistati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli «attestati carni disossate» vanno presentati al momento in cui sono espletate le formalità doganali di cui all’.
4. Le operazioni di disossamento e l’espletamento delle formalità doganali di esportazione devono essere effettuati nello Stato membro in cui gli animali sono stati macellati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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