Art. 9
In vigore dal 21 nov 2007
1. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni del controllo e ne informano la Commissione. Essi adottano i provvedimenti necessari per escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti in questione, in particolare mediante individuazione di ciascun pezzo.
2. Nessuna carne diversa da quella oggetto del presente regolamento, escluse le carni suine, può essere presente nel locale di disossamento al momento del disossamento, della preparazione e dell’imballaggio delle carni in questione.
3. Il disossamento simultaneo di quarti anteriori e di quarti posteriori nella medesima sala di disossamento non è autorizzato.
4. I sacchi, i cartoni o gli altri imballaggi contenenti i pezzi disossati vengono sigillati o piombati dalle autorità competenti e recano indicazioni che consentano di identificare le carni disossate, in particolare il peso netto, il tipo e il numero dei pezzi, nonché un numero di serie.
Storico versioni
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