Art. 7
In vigore dal 21 nov 2007
1. Salvo forza maggiore, la concessione della restituzione particolare è subordinata all’esportazione della quantità complessiva dei pezzi ricavati dal disossamento realizzato sotto controllo conformemente all’, paragrafo 3, e indicati nell’attestato o negli attestati di cui all’, paragrafo 1.
2. Tuttavia, nel caso del disossamento del quarto posteriore, l’operatore è autorizzato a non esportare la totalità dei pezzi ricavati dal disossamento.
Se la quantità destinata all’esportazione corrisponde ad almeno il 95 % della quantità totale, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento realizzato sotto controllo conformemente all’, paragrafo 3, si applica la restituzione particolare.
Se la quantità destinata all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l’aliquota della restituzione particolare viene ridotta.
Tale adeguamento è stabilito in sede di fissazione o di modificazione dell’aliquota della restituzione considerata e tiene conto segnatamente del valore dei vari tagli destinati a restare sul mercato comunitario.
3. Le ossa, i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso e altri ritagli di rifilatura dovuti al disossamento possono essere commercializzati all’interno della Comunità.
4. L’operatore deve specificare nella dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, l’intenzione di avvalersi di una delle opzioni indicate al paragrafo 2.
Inoltre l’attestato o gli attestati di cui all’, paragrafo 1, devono recare:
a)
nella casella 4, il peso netto totale delle carni ottenute dal disossamento nonché, ove del caso, la dicitura:
—
«applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1359/2007 — condizione 95 %», oppure
—
«applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1359/2007 — condizione 85 %»;
b)
nella casella 6, il peso netto delle carni da esportare.
5. Per ciascuna operazione di disossamento gli Stati membri possono limitare a due il numero di tagli che l’operatore decide di non esportare.
6. Se la quantità esportata è inferiore al peso indicato nella casella 6 dell’attestato o degli attestati di cui all’, paragrafo 1, la restituzione particolare viene ridotta. La percentuale di riduzione corrisponde:
a)
a cinque volte la percentuale della differenza di peso constatata, se la differenza di peso constatata tra il peso esportato e il peso indicato nella casella 6 dell’attestato o degli attestati di cui all’, paragrafo 1, non supera il 10 %;
b)
negli altri casi, all’80 % dell’aliquota della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 o del codice NC 0201 30 00 9120, applicabile alla data indicata nella casella 21 del titolo d’esportazione in base al quale sono state espletate le formalità previste dall’, paragrafo 1, o dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.
Nei casi di cui al presente paragrafo non si applica la sanzione prevista all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999.
Storico versioni
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