Art. 10

In vigore dal 21 nov 2007
Per gli attestati di cui all’, paragrafo 1, vistati dalle competenti autorità doganali nel corso di ogni trimestre e relativi a pezzi disossati del quarto posteriore, gli Stati membri comunicano nel corso del secondo mese successivo a ciascun trimestre: a) il peso netto totale indicato negli attestati riguardanti il caso di cui all’, paragrafo 1; b) il peso netto totale indicato negli attestati riguardanti il caso di cui all’, paragrafo 2 — condizione 95 %; c) il peso netto totale indicato negli attestati riguardanti il caso di cui all’, paragrafo 2 — condizione 85 %.
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