Art. 8

In vigore dal 21 nov 2007
In deroga all’, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che: a) unitamente all’attestato di cui all’, paragrafo 2, sia rilasciato un unico «attestato carni disossate», relativo al quantitativo totale di carni ricavate dal disossamento; b) due attestati di cui alla lettera a) siano presentati contemporaneamente, al momento di espletare le formalità doganali di esportazione; c) due attestati di cui alla lettera a) siano inviati contemporaneamente, alle condizioni previste all’, paragrafo 3.
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