Art. 8
In vigore dal 21 nov 2007
In deroga all’, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che:
a)
unitamente all’attestato di cui all’, paragrafo 2, sia rilasciato un unico «attestato carni disossate», relativo al quantitativo totale di carni ricavate dal disossamento;
b)
due attestati di cui alla lettera a) siano presentati contemporaneamente, al momento di espletare le formalità doganali di esportazione;
c)
due attestati di cui alla lettera a) siano inviati contemporaneamente, alle condizioni previste all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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