Art. 3
In vigore dal 21 nov 2007
1. L’operatore presenta alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione con la quale manifesta la sua volontà di disossare i quarti anteriori, o i quarti posteriori di cui all’, alle condizioni del presente regolamento, e di esportare, fatte salve le disposizioni dell’, la quantità totale di pezzi disossati ricavati, previo avvolgimento in un involucro separato di ciascun pezzo.
2. La dichiarazione comporta in particolare la designazione e la quantità dei prodotti da disossare.
La dichiarazione è corredata da un attestato il cui modello figura all’allegato I del regolamento (CE) n. 433/2007, rilasciato alle condizioni dell’, paragrafo 2, primo comma, del predetto regolamento. Tuttavia risultano ora senza oggetto le note B e C, nonché la casella 11 dell’attestato in causa. Le disposizioni dell’ del regolamento sopraccitato sono applicabili, per quanto di ragione, fino all’immissione sotto controllo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3. Al momento dell’accettazione della dichiarazione da parte delle autorità competenti, le quali indicano sulla dichiarazione stessa la data di tale accettazione, i quarti da disossare sono sottoposti al controllo delle autorità stesse che constatano il peso netto dei prodotti e lo iscrivono nella casella 7 dell’attestato di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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