Art. 1
In vigore dal 21 nov 2007
I pezzi disossati provenienti da quarti anteriori e da quarti posteriori freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, avvolti in un involucro separatamente e aventi un tenore medio di carni bovine magre pari o superiore al 55 % possono beneficiare, alle condizioni del presente regolamento, di restituzioni particolari all’esportazione.
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