Art. 2

In vigore dal 21 nov 2007
Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «quarti anteriori»: i busti e i quarti anteriori quali definiti nelle note complementari 1.A, lettere d) ed e), del capitolo 2 della nomenclatura combinata, taglio diritto o taglio del tipo pistola; b) «quarti posteriori»: i quarti posteriori o selle quali definiti nelle note complementari 1.A, lettere f) e g), del capitolo 2 della nomenclatura combinata, con un massimo di otto costole o otto paia di costole, taglio diritto o taglio del tipo pistola.
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