Art. 2
In vigore dal 21 nov 2007
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a)
«quarti anteriori»: i busti e i quarti anteriori quali definiti nelle note complementari 1.A, lettere d) ed e), del capitolo 2 della nomenclatura combinata, taglio diritto o taglio del tipo pistola;
b)
«quarti posteriori»: i quarti posteriori o selle quali definiti nelle note complementari 1.A, lettere f) e g), del capitolo 2 della nomenclatura combinata, con un massimo di otto costole o otto paia di costole, taglio diritto o taglio del tipo pistola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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