Art. 4
Contenuto dei programmi operativi congiunti
In vigore dal 9 ago 2007
Contenuto dei programmi operativi congiunti
Ciascun programma operativo congiunto descrive gli obiettivi, le priorità e le misure relative alle azioni da avviare e ne illustra la coerenza con gli altri programmi bilaterali e multilaterali in corso o previsti nei paesi e nelle regioni interessati, segnatamente nel quadro di programmi finanziati dall’Unione europea.
In particolare, ciascun programma operativo congiunto:
a)
elenca le unità territoriali ammissibili, comprese le eventuali regioni limitrofe, per l’ubicazione dei progetti finanziati dal programma, quali definite nel regolamento (CE) n. 1638/2006 e nel documento di strategia;
b)
definisce le modalità di partecipazione ai programmi delle regioni limitrofe dei paesi terzi non contemplati dal regolamento (CE) n. 1638/2006, ammessi a partecipare alla cooperazione sulla base del documento di strategia;
c)
definisce le priorità e le misure conformi agli obiettivi fissati nel documento di strategia;
d)
illustra la composizione del comitato di controllo congiunto conformemente alle disposizioni dell’ del presente regolamento;
e)
identifica l’ente designato dai paesi partecipanti per svolgere la funzione di autorità di gestione congiunta;
f)
descrive la struttura che verrà predisposta dall’autorità di gestione congiunta per la gestione del programma conformemente agli del presente regolamento. Tale descrizione dev’essere abbastanza dettagliata da offrire alla Commissione una ragionevole garanzia in merito alla predisposizione di un controllo interno efficace ed efficiente fondato sulle migliori pratiche internazionali;
g)
comprende una tabella finanziaria che descrive la ripartizione annuale prevista degli impegni e dei pagamenti del programma, stabilita in funzione delle priorità, e che precisa in particolare gli importi destinati all’assistenza tecnica;
h)
individua le modalità di attuazione del programma, in conformità delle procedure d’appalto di cui all’ del presente regolamento;
i)
specifica il calendario di lavoro indicativo previsto per l’avvio delle procedure e la selezione dei progetti da finanziare;
j)
descrive gli eventuali obblighi normativi in materia di studi d’impatto ambientale e indica il calendario indicativo previsto per la realizzazione degli studi;
k)
stabilisce la lingua o le lingue adottate dal programma;
l)
comprende il piano d’informazione e comunicazione conformemente all’.
La tabella di cui al secondo comma, lettera g), indica il contributo della Comunità europea e ripartisce gli importi preventivati e indicativi che la Commissione deve impegnare ogni anno fino al 2013 (gli importi per il periodo 2011-2013 devono essere riconfermati nel programma indicativo 2011-2013). Nella tabella figurano inoltre gli importi indicativi preventivati del cofinanziamento provenienti dalle risorse proprie dei paesi partecipanti.
Ai fini del secondo comma, lettera h), i progetti finanziati nel quadro del programma vengono generalmente selezionati in seguito ad inviti a presentare proposte. Tuttavia, i paesi partecipanti, in accordo con la Commissione europea, possono individuare altresì di comune accordo progetti di ampia portata di investimenti transfrontalieri che non sono oggetto di inviti a presentare proposte: tali progetti devono venire espressamente indicati nel programma o essere oggetto di una decisione successiva del comitato di controllo congiunto indicato negli articoli da 11 a 13, purché siano coerenti con le priorità e misure del programma e purché una dotazione finanziaria sia stata espressamente prevista a tal fine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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