Art. 11
Composizione del comitato di controllo congiunto
In vigore dal 9 ago 2007
Composizione del comitato di controllo congiunto
1. Il comitato di controllo congiunto comprende i rappresentanti autorizzati da ciascun paese partecipante ad adottare tutte le decisioni relative al programma operativo congiunto nell’ambito delle competenze del comitato. I membri sono designati in veste di rappresentanti del proprio paese a titolo funzionale e non personale. Il comitato comprende altresì un presidente e un segretario. Quest’ultimo dev’essere scelto tra i membri dell’autorità di gestione congiunta.
2. Oltre ai rappresentanti debitamente designati, è importante che i paesi partecipanti assicurino una rappresentanza adeguata della società civile (autorità locali, parti economiche e sociali, società civile) in modo da assicurare una stretta collaborazione degli attori locali alla realizzazione del programma operativo congiunto.
3. La Commissione è invitata ad ogni riunione del comitato di controllo congiunto contemporaneamente ai partecipanti e viene informata dei risultati dei lavori. Essa può partecipare interamente o in parte a ciascuna riunione del comitato, di propria iniziativa, in veste di osservatore e senza alcun potere decisionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:951:oj#art-11