Art. 10

Firma dell’accordo di finanziamento

In vigore dal 9 ago 2007
Firma dell’accordo di finanziamento 1.   È concluso un accordo di finanziamento tra la Commissione e ciascun paese partner del programma operativo congiunto interessato. L’autorità di gestione congiunta designata nel quadro di ciascun programma operativo congiunto può controfirmare l’accordo di finanziamento. 2.   Il programma operativo congiunto adottato dalla Commissione costituisce l’allegato tecnico dell’accordo di finanziamento. 3.   Ciascun accordo di finanziamento è concluso non oltre la fine dell’anno successivo all’anno della decisione della Commissione che adotta il programma operativo congiunto («regola N+1»). 4.   Qualora l’accordo non venga concluso entro i termini stabiliti, non può essere avviata la componente esterna del programma operativo congiunto con il paese partner interessato. Se un programma comprende diversi paesi partner, esso può essere avviato con ciascun paese partner interessato non appena tale paese abbia firmato il proprio accordo di finanziamento. 5.   Qualora nessun paese partner firmi un accordo di finanziamento entro i termini fissati, la componente esterna del programma operativo congiunto diventa nulla e si applicano le modalità di cui all’, paragrafi 3 e 4.
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